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Disposizioni generali funzionamento

Organi Collegiali

Art. 1 

Tutti gli organi collegiali hanno sede nei  locali della scuola “O: Cavazzuti” di Limidi di Soliera (Mo).

 

Art. 2 

La convocazione degli organi collegiali deve essere effettuata  dal Presidente o dalla Direttrice con un preavviso di norma non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle convocazioni.

La convocazione deve essere comunicata ai singoli componenti con lettera, avviso o comunicazione di servizio in cui siano indicati gli argomenti da trattare nella seduta stessa.

Per la validità  delle delibere è sufficiente la presenza del 50% più uno dei membri effettivi.

 

Art. 3 

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

 

Art. 4 

Il Presidente ha il compito di dirigere i lavori dell’organo collegiale assicurando la regolarità delle discussioni ed il rispetto delle norme del regolamento, perciò ha il potere di dichiarare aperta la seduta, constatata la validità del numero legale dei membri presenti, di dare la parola a chi la chiede e di toglierla a chi impedisca il regolare svolgimento della seduta.

Tutti i partecipanti, anche coloro che in qualità di esperti fossero eventualmente invitati a titolo consultivo, hanno il diritto di  prendere la parola, ma solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Le mozioni d’ordine, ossia il richiamo al regolamento e all’o.d.g. e alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione in corso e ne fanno momentaneamente sospendere la discussione.

Il Presidente può accogliere o respingere il richiamo motivando la sua decisione.

Nei casi dubbi rimetterà la decisione ai presenti.

Nei casi complessi il Presidente potrà decidere una breve sospensione della seduta per favorire consultazioni. 

 

Art. 5 

Di ogni seduta degli organi collegiali viene redatto il  verbale firmato dal Presidente e dal segretario  su  apposito registro a pagine numerate.

All’inizio di ogni seduta viene letto per l’approvazione il verbale della seduta precedente.

 

Art. 6 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe hanno luogo di norma entro il primo mese dell’anno scolastico.

 

Art. 7 

Ciascuno degli organi collegiali  programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze allo scopo di realizzare nei limiti del possibile un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando, a date prestabilite in linea di massima la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

 

Art. 8 

Le riunioni degli organi collegiali si svolgono di norma nei giorni feriali eccetto il sabato, al di fuori dell’orario scolastico, tenendo conto, per quanto possibile, degli impegni di lavoro dei genitori e dei docenti.

Collegio Docenti

 

Art. 9 

E’ composto da  tutto il personale docente operante nella scuola e dalla Direttrice che lo presiede.

Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dalla Direttrice, che redige il verbale di ogni riunione.

E’ convocato dal Presidente o dalla Direttrice  nei seguenti casi:

All’inizio dell’anno scolastico per la programmazione dell’attività didattica

Per programmare le iniziative che coinvolgono le  diverse sezioni

A metà anno, per l’analisi della situazione delle sezioni.

Alla fine dell’anno scolastico per la valutazione di quanto realizzato e per tracciare alcune linee programmatorie per l’anno successivo. Ovviamente la programmazione di ciascuna sezione deve essere formulata in modo coerente con un più ampio progetto scolastico.

Ogni qualvolta se ne presenti la necessità e ne sia fatta richiesta da un terzo dei docenti

 

Art. 10 

Il collegio docenti ha le seguenti competenze:

Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico della scuola ed elabora il P.O.F.

Programma l’azione educativa allo scopo sia di adeguare i programmi di insegnamento al Progetto Educativo specifico sia di favorire il coordinamento interdisciplinare

Formula proposte alla Direttrice per la formazione delle sezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche

Valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica

Adotta e promuove eventuali iniziative di sperimentazione in   conformità alla normativa vigente sull’autonomia scolastica

Fa presenti le esigenze di aggiornamento dei docenti della scuola

Elegge propri rappresentanti nel Consiglio di scuola, con votazione segreta

Esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di irregolare comportamento dei bambini e sentiti gli specialisti medico-psicopedagogico

Consiglio di scuola

Art. 11 

Il Consiglio di scuola è composto da:

  • Il legale rappresentante della scuola (Parroco)

  • La Direttrice

  • Un docente e due genitori nelle scuole che hanno fino a tre sezioni eletti dalle rispettive categorie

  • Un rappresentante del Consiglio Economico e un rappresentante del Consiglio di Amministrazione

Possono essere chiamati a partecipare alle singole sedute, a titolo consultivo, altri esperti che operano in maniera continuativa nella scuola su proposta di almeno 1/3 dei membri  del Consiglio.

 

Art. 12

Il Consiglio di Scuola  esamina  la programmazione dell’attività della scuola e le attività parascolastiche collegate  con  l’insegnamento curricolare e già approvate,  nei limiti delle disponibilità della Cassa scolastica.

In particolare:

  • Elegge nella prima seduta tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta

  • Definisce gli indirizzi generali sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo

  • Adotta il P.O.F.

  • Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Cassa Scolastica  per quanto riguarda la realizzazione di attività complementari, di visite guidate e/o viaggi d’istruzione

  • Dispone l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali (DPR 275/99)

  • Promuove contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze

  • Promuove la partecipazione della scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo

  • Propone all’Ente Gestore, nel rispetto delle competenze del Collegio Docenti, indicazioni per l’acquisto ed il rinnovo di attrezzature e di dotazioni librarie

 

Art. 13 

Il Presidente del Consiglio di scuola nomina tra i componenti un Segretario con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all’elezione di un nuovo Presidente.

 

Art. 14 

Il Consiglio di scuola dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri che, nel corso dei tre anni perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti da coloro che nell’ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni supplettive, da tenersi insieme alle elezioni annuali per i Consigli di sezione e di intersezione.

 

Art. 15

 Il Consiglio di scuola dovrà riunirsi almeno due volte l’anno, nei locali della scuola ed in ore non coincidenti con l’orario delle attività didattiche.

Il Presidente provvede ad inviare la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata.

In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche verbalmente.

La convocazione dovrà indicare l’elenco completo dell’ordine del giorno. Copia della convocazione dovrà essere affissa nello stesso termine all’albo della Scuola.

Qualora nell’ordine del giorno fosse incluso l’esame di qualche documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri presenti, purché almeno uguale a tre.

Le delibere che riguardano persone non sono pubbliche.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, di Vice-Presidente  ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone.

In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno 1/3 dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

 

Art. 16 

Su convocazione del Legale Rappresentante, dopo preventivo accordo col Presidente del Consiglio di scuola, possono aver luogo riunioni congiunte dei vari organi collegiali per l’esame e la discussione di problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita della scuola.

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio di scuola.

 

Consigli di sezione e di intersezione

 

Art. 17 

I Consigli di Sezione sono composti dai docenti della sezione, da un genitore eletto dai genitori dei bambini della sezione e dalla Direttrice.

Essi sono convocati e presieduti dalla Direttrice o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso.

 

Art. 18 

I Consigli di Intersezione, convocati dalla Direttrice secondo le necessità, sono composti dai docenti delle sezioni interessate  e dai rappresentanti dei genitori.

Sono presieduti dalla Direttrice o, dietro sua delega, da un docente membro  del Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario sono attribuite dalla Direttrice ad un docente

del Consiglio.

Alle sedute possono partecipare , a titolo consultivo gli esperti impegnati in progetti e gli specialisti con competenze medico-psicopedagogiche.

 

Art. 19 

Le assemblee di Sezione sono composte dai docenti, da tutti i genitori dei bambini della Sezione e dalla Direttrice.

Sono convocate e presiedute dalla Direttrice o, dietro sua delega da un docente dell’Assemblea.

 

Art. 20 

Le Assemblee di intersezione sono composte dai docenti, da tutti i genitori dei bambini delle Sezioni interessate e dalla Direttrice.

Sono convocate dalla Direttrice secondo le necessità e presiedute dalla Direttrice stessa o, dietro sua delega, da un docente dell’Assemblea.

 

Art. 21 

Le funzioni di segretario delle Assemblee di Sezione e di Intersezione sono attribuite dalla Direttrice ad un docente dell’Assemblea.

Alle sedute possono partecipare ,su invito del Gestore o della Direttrice, a titolo consultivo, esperti di problemi educativi pedagogici.

 

Art. 22 

I Consigli e le Assemblee di Sezione e di Intersezione si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario scolastico col compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e con quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori e bambini.

 

Art. 23 

I Consigli e le Assemblee di Sezione e di Intersezione  possono anche esprimersi riguardo ad argomenti legati al buon funzionamento delle Sezioni e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Sezione e di Intersezione, con la sola partecipazione dei docenti ed, eventualmente, del coordinatore Pedagogico Fism, che comunque partecipa su invito della Direttrice e a titolo consultivo.

 

 

Assemblee dei genitori

 

Art. 24 

I genitori dei bambini frequentanti la scuola hanno diritto di iniziativa per riunirsi in assemblea nei locali della scuola, su problemi di carattere educativo-pedagogico-organizzativo secondo le modalità previste dai successivi articoli.

 

Art. 25 

Le assemblee dei genitori possono essere di Sezione, di Intersezione o di Scuola.

Le assemblee si svolgono nei locali della scuola, in orario non coincidente con quello dell’attività scolastica.

I genitori promotori devono di volta in volta comunicare alla Direttrice l’ordine del giorno da trattare e concordare la data e l’orario di svolgimento.

I genitori promotori ne danno comunicazione a tutti gli altri almeno 5 giorni prima mediante comunicazione scritta, rendendo noto anche l’ordine del giorno.

 

Art. 26 

L’assemblea di Sezione o di Intersezione è convocata per iniziativa del Presidente del Comitato dei genitori o da almeno il 30% dei genitori della Scuola.

L’assemblea di Sezione è presieduta dal genitore eletto rappresentante di Sezione, quella di Intersezione da uno dei genitori eletti rappresentanti di Sezione.

L’assemblea di Scuola è convocata per iniziativa del Presidente del Comitato dei genitori.

L’assemblea di Scuola è presieduta dal genitore Presidente del Comitato dei genitori, che designa un segretario per la redazione del verbale dell’assemblea.

All’assemblea di sezione, di Intersezione e di Scuola possono partecipare il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore, la Direttrice e le insegnanti delle Sezioni interessate se lo desiderano.

 

Art. 27 

Di tutte le assemblee deve essere redatto, a cura del segretario incaricato, un breve verbale con l’indicazione dell’ordine del giorno trattato, della discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.

I verbali devono essere consegnati alla Direttrice che li conserverà presso la Segreteria della Scuola.

Le conclusioni delle assemblee dei genitori possono essere comunicate al Consiglio di Scuola, tramite il Gestore o la Direttrice, per eventuali interventi di sua competenza.

 

Comitato dei genitori

 

Art. 28 

I genitori membri dei Consigli di Sezione costituiscono il Comitato dei Genitori che è presieduto da uno dei genitori.

Valgono per esso le stesse norme stabilite per le Assemblee di Sezione, Intersezione e di Scuola.

 

Esercizio del voto

 

Art. 29 

L’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze negli Organi Collegiali  previste dal presente Regolamento spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie rappresentate: docenti, non docenti, genitori dei bambini iscritti e frequentanti.

L’elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) esercita il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

 

Art. 30 

Tutti i genitori godono di elettorato passivo nell’ambito delle rispettive sezioni ed esercitano tale diritto di voto per ogni sezione frequentata dai figli.

 

Art. 31 

Le modalità e le norme particolari per l’esercizio del voto vengono fissate dalla apposita Commissione Elettorale, nominata dalla Direttrice, in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali. La Commissione elettorale è composta dalla Direttrice, che la presiede, e da almeno un rappresentante per ciascuna delle categorie interessate: genitori, docenti.

 

Art. 32 

L’Organo collegiale è valido anche quando una delle componenti non ha espresso i suoi rappresentanti.

Art. 33 

In caso di dubbi d’interpretazione di qualche punto del presente regolamento, o di eventuale carenza normativa, l’organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è l’Ente Gestore.

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